(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21
                         del 30 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
 
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  30  della  legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 30 (Decadenza dell'assegnazione). - 1. Il sindaco del  comune
competente  per  territorio  dispone  con  motivato  provvedimento la
decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
   a)  abbia  ceduto  a  terzi,  in  tutto  o  in  parte,  l'alloggio
assegnatogli;
   b)  non  abiti  stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso
che l'ente gestore non lo autorizza per gravi motivi;
   c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
   d) svolga nell'alloggio attivita' illecite;
   e) non paghi il canone di locazione o le spese per i  servizi  nei
termini  contrattualmente  previsti  ovvero  si renda responsabile di
inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista  la
risoluzione del contratto;
   f)  abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 3 eccezion fatta
per il requisito del reddito di cui alla  lettera  f),  del  medesimo
articolo.
  2.  Per  gli  appartenenti  alle  forze  dell'ordine assegnatari di
alloggi appositamente riservati, la decadenza viene pronunciata anche
nel caso di trasferimento  a  sede  di  servizio  diversa  da  quella
indicata dai rispettivi comandi ai fini dell'assegnazione stessa.
  3.  Al  provvedimento di decadenza si applica il disposto di cui ai
commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 29".