(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 30 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Decadenza dell'assegnazione). - 1. Il sindaco del comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso che l'ente gestore non lo autorizza per gravi motivi; c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio; d) svolga nell'alloggio attivita' illecite; e) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi nei termini contrattualmente previsti ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia espressamente prevista la risoluzione del contratto; f) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 3 eccezion fatta per il requisito del reddito di cui alla lettera f), del medesimo articolo. 2. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine assegnatari di alloggi appositamente riservati, la decadenza viene pronunciata anche nel caso di trasferimento a sede di servizio diversa da quella indicata dai rispettivi comandi ai fini dell'assegnazione stessa. 3. Al provvedimento di decadenza si applica il disposto di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 29".